Art. 94 c.d.s. — Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

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In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'. ((2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione)) 99 Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 653 a € 3.267. 52 64 80 89 Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.633. 52 64 80 89 ((4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3)) La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni ((previste nei commi 4 e 4-bis)) ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarita' di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

L. 29 luglio 2010, n. 120

99

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5".

Testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 15 gennaio 2011

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 12/2008

    Questione inammissibile
    25 gennaio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalità per il trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo. Invero, stante l'incertezza espressa dal rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità, la motivazione sulla rilevanza della questione ha carattere ipotetico ed eventuale. - In merito alla manifesta inammissibilità delle questioni nelle quali la motivazione sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale, vedi, citate, sentenza n. 440/2000 e ordinanza n. 374/2004.

    Art. 94 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 132 c.p. · Art. 133 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 401/2005

    Questione infondata
    25 ottobre 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 94, commi 3 e 4, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei precedenti commi 1 e 2, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di richiedere, nel termine di 60 giorni, la trascrizione, al Pubblico registro automobilistico, dell'avvenuto trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti. Tanto l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: un siffatto contrasto, come del resto la prospettata disparità di trattamento, non sono ravvisabili nella specie, a motivo del consistente margine di adeguamento delle sanzioni che le disposizioni denunciate rendono possibile, perché la scelta del legislatore si è tradotta sì nella previsione di due fattispecie di illecito amministrativo che stabiliscono, ciascuna, un'unica sanzione pecuniaria da applicarsi, indifferentemente, nell'ipotesi della violazione di uno soltanto o di entrambi i precetti posti dai commi 1 e 2, ma tuttavia le sanzioni poste dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del codice della strada non sono individuate in misura fissa, ma tramite una “forbice” edittale, la cui significativa ampiezza consente di irrogarle tenendo conto delle particolarità del caso concreto, così da poterne adeguare la misura alla effettiva gravità dell'infrazione, che ben può essere apprezzata anche in riferimento al grado di inadempimento dei precetti definiti dai commi 1 e 2. - L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, purché questa non sia esercitata in modo da confliggere manifestamente con il canone della ragionevolezza: cfr., da ultimo, sent. n. 144 del 2005. e ordd. n. 262 del 2005, n. 212 del 2004, n. 109 del 2004 e n. 234 del 2003.

    Art. 94 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2001

    Questione infondata
    13 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede, per i soli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni. Infatti la scelta di introdurre un trattamento di favore rispetto ad un regime sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del legislatore, e non è censurabile se non quando sia esercitata in modo palesemente irragionevole. - Sulla discrezionalità per il legislatore di disporre eccezioni al regime sanzionatorio, si vedano le ordinanze n. 316 e n. 10/1999; e le sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994. M.R.

    Art. 94 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 1 febbraio 2022 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 15 gennaio 2021 — 1 febbraio 2022per un anno
  3. 15 settembre 2020 — 15 gennaio 2021per 4 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 15 settembre 2020per un anno
  5. 1 luglio 2018 — 13 gennaio 2019per 7 mesi
  6. 14 gennaio 2017 — 1 luglio 2018per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  11. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  12. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  14. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  15. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  16. 30 maggio 2001 — 14 gennaio 2003per un anno
  17. 1 gennaio 1998 — 30 maggio 2001per 3 anni
  18. 12 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per 12 mesi
  19. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  21. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  22. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2009 al 13 agosto 2010. 13 parole tolte, 163 parole aggiunte.

… degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'. aggiunto: 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti tolto: terrestriaggiunto: , la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede tolto: al rinnovo o all'aggiornamento della aggiunto: all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. tolto: Analogamente procede per i aggiunto: Nel caso dei trasferimenti di residenzatolto: .aggiunto: , o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e' soggetto alla sanzione … alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.633. aggiunto: 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste tolto: nel comma 4 aggiunto: nei commi 4 e 4-bis ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 2010, n. 120

    La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art94 · fonte del testo

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