Codice della strada

Art. 56 c.d.s. — Rimorchi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati. I rimorchi si distinguono in:

  • a)rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
  • b)rimorchi per trasporto di cose;
  • c)rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
  • d)rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
  • e)caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
  • f)rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

    Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art56 · fonte del testo

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