Codice della strada

Art. 62 c.d.s. — Massa limite

La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veiocolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non puo' eccedere 5 t per i veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a 3 o piu' assi. Con esclusione dei semirimorchi, per i rmorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'aerea di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2, la massa complessiva a pieno carico non puo' eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se tre o piu' assi. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o quattro assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici accoppiati e di sospensione penumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. ((Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere 19,5 t)). Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull'asse puo' caricato non deve eccedere 12 t. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo' eccedere 20 t. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo vigente dal 10 novembre 2021

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… riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a tolto: 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani aggiunto: due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere tolto: le 19 aggiunto: 19,5 t. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art62 · fonte del testo

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