(Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale) 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

  • a)furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata;
  • b)carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  • c)cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  • d)cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o ((pulvirulenti));
  • e)telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
  • f)telai con selle per il trasporto di coils;
  • g)betoniere;
  • h)carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  • i)carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
  • l)carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  • m)((carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  • n)telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;))
  • o)((altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..)) 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:
  • a)destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
  • b)carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
  • c)adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari ((;))
  • d)((attrezzati con pompe;
  • e)attrezzati con scale;
  • f)attrezzati con gru;
  • g)attrezzati con saldatrici;
  • h)attrezzati con scavatrici;
  • i)attrezzati con perforatrici;
  • l)attrezzati con gruppi elettrogeni;
  • m)attrezzati con bobine avvolgicavi;
  • n)attrezzati per uso abitazione;
  • o)attrezzati per uso ufficio;
  • p)attrezzati per uso officina;
  • q)attrezzati per uso negozio;
  • r)attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
  • s)dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..)) 3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 1 parola tolta, 117 parole aggiunte in 19 capoversi.

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o tolto: pulverulenti aggiunto: pulvirulenti;

m) aggiunto: carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

aggiunto: n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;

aggiunto: o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti aggiunto: e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.aggiunto: . 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:

c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviariaggiunto: ;

aggiunto: d) attrezzati con pompe;

aggiunto: e) attrezzati con scale;

aggiunto: f) attrezzati con gru;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

aggiunto: g) attrezzati con saldatrici;

aggiunto: h) attrezzati con scavatrici;

aggiunto: i) attrezzati con perforatrici;

aggiunto: l) attrezzati con gruppi elettrogeni;

aggiunto: m) attrezzati con bobine avvolgicavi;

aggiunto: n) attrezzati per uso abitazione;

aggiunto: o) attrezzati per uso ufficio;

aggiunto: p) attrezzati per uso officina;

aggiunto: q) attrezzati per uso negozio;

aggiunto: r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

aggiunto: s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art204 · fonte del testo

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