Codice della strada

Art. 61 c.d.s. — Sagoma limite

Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

  • a)larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;
  • b)altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
  • c)lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purche' mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. ((I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita' inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche' ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi)). Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata dei rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163 4
Gli interventi su questo articolo(14)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 6 agosto 2022

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  1. 6 agosto 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
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  3. 11 settembre 2021 — 10 novembre 2021per 2 mesi
  4. 15 gennaio 2021 — 11 settembre 2021per 8 mesi
  5. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  6. 15 febbraio 2018 — 13 gennaio 2019per 11 mesi
  7. 14 gennaio 2017 — 15 febbraio 2018per un anno
  8. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  9. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  10. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  11. 17 dicembre 2008 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  12. 14 gennaio 2007 — 17 dicembre 2008per un anno
  13. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  14. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  15. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  16. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  17. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  18. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  19. 6 dicembre 1996 — 12 gennaio 1997per un mese
  20. 24 gennaio 1995 — 6 dicembre 1996per un anno
  21. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  22. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  23. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2021 al 6 agosto 2022. 139 parole aggiunte.

… decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. aggiunto: I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita' inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche' ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art61 · fonte del testo

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