Codice della strada

Art. 47 c.d.s. — Classificazione dei veicoli

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I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

  • a)veicoli a braccia;
  • b)veicoli a trazione animale;
  • c)velocipedi;
  • d)slitte;
  • e)ciclomotori;
  • f)motoveicoli;
  • g)autoveicoli;
  • h)filoveicoli;
  • i)rimorchi;
  • l)macchine agricole;
  • m)macchine operatrici;
  • n)veicoli con caratteristiche atipiche. I veicoli a motore e i loro rimorchi ((, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n))) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
  • a)- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
  • b)- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote ((...)); - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
  • c)- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote ((...)); - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
  • d)- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O 1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t; - categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 29 dicembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 47 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2363/2026

    4 febbraio 2026

    Ai sensi degli artt. 182, comma 4, c.d.s. e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.

    Art. 47 c.d.s. · Art. 182 c.d.s. · Art. 143 c.d.s. · Art. 2054 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 94/2012

    Questione inammissibile
    18 aprile 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 186, comma 2, in "combinato disposto" con l'art. 47 cod. strada, laddove prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo di veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a motore, o comunque non prevede sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione. Le censure di violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - incentrate sulla sottoposizione al medesimo trattamento sanzionatorio di situazioni non assimilabili - sono prospettate in antitesi con la premessa interpretativa ritenuta preferibile dal rimettente, secondo la quale la norma impugnata sarebbe da interpretare in modo tale da escludere dalla sfera applicativa del reato di guida in stato di ebbrezza la condotta di un conducente di un velocipede. Quanto alla lamentata violazione del principio di sufficiente determinatezza della legge penale, il rimettente muove da una premessa parimenti contraddittoria, facendo leva su alcuni canoni interpretativi, di carattere letterale o sistematico, che lo conducono ad accogliere una interpretazione "restrittiva" della norma incriminatrice, tale da escludere la riconducibilità ad essa della condotta di un conducente di un velocipede. Infine, le censure relative agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. sono formulate in modo generico e apodittico. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v. la citata ordinanza n. 127 del 2009. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo generico o apodittico v. la citata ordinanza n. 126 del 2011. - Per l'orientamento secondo cui al fine di "verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce", v., ex plurimis , la citata sentenza n. 282 del 2010.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. 20 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

n) veicoli con caratteristiche atipiche. I veicoli a motore e i loro rimorchiaggiunto: , di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruotetolto: , oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 taggiunto: ...; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto …

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruotetolto: , oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 taggiunto: ...; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art47 · fonte del testo

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