Art. 214 c.d.s. — Fermo amministrativo del veicolo

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(( Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. )) Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato. Il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.

Testo in vigore dal 26 novembre 2003 al 23 agosto 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 52/2024

    Ha colpito questo articolo
    28 marzo 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di proporzionalità, l’art. 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto in sede di conversione, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». La disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì, prevedendo, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente del custode per la violazione degli obblighi relativi al veicolo sottoposto a fermo amministrativo, impone in modo rigido la sanzione e impedisce di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. È l’effettività della custodia del veicolo, infatti, a costituire il bene giuridico protetto, mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale. (Precedente: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794).

    Art. 214 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 234/2003

    Questione infondata
    11 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto inibisca al giudice di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo. Come, infatti, risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudice 'a quò ha già sospeso il provvedimento sanzionatorio.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 14 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 172/2003

    Questione infondata
    23 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, in quanto impedirebbe la restituzione del veicolo nelle more del giudizio di opposizione, con conseguente limitazione al diritto dell'interessato ad agire in giudizio. Dalle stesse ordinanze di rimessione risulta, infatti, che il giudice 'a quò, restituendo i veicoli, ha ritenuto possibile una diversa interpretazione della disposizione censurata.

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 214 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

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1992oggi
  1. 4 aprile 2024 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 10 novembre 2021 — 4 aprile 2024per 2 anni
  3. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  4. 17 dicembre 2018 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  5. 4 dicembre 2018 — 17 dicembre 2018per 13 giorni
  6. 14 gennaio 2017 — 4 dicembre 2018per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 23 agosto 2005 — 14 gennaio 2007per un anno
  13. 26 novembre 2003 — 23 agosto 2005per un anno
  14. 13 agosto 2003 — 26 novembre 2003per 4 mesi
  15. 15 gennaio 2000 — 13 agosto 2003per 4 anni
  16. 1 ottobre 1993 — 15 gennaio 2000per 6 anni
  17. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2003 al 26 novembre 2003. 79 parole tolte, 248 parole aggiunte.

Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede tolto: la aggiunto: che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicoloaggiunto: , il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che tolto: accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in aggiunto: ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, aggiunto: individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. tolto: Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il certificato di circolazione, facendone menzione nel verbale di contestazione. Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione aggiunto: Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da … Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. tolto: 8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni … a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzatoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art214 · fonte del testo

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