Art. 214 c.d.s. — Fermo amministrativo del veicolo

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Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice viene adottato il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 52/2024

    Ha colpito questo articolo
    28 marzo 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di proporzionalità, l’art. 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto in sede di conversione, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». La disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì, prevedendo, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente del custode per la violazione degli obblighi relativi al veicolo sottoposto a fermo amministrativo, impone in modo rigido la sanzione e impedisce di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. È l’effettività della custodia del veicolo, infatti, a costituire il bene giuridico protetto, mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale. (Precedente: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794).

    Art. 214 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 234/2003

    Questione infondata
    11 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto inibisca al giudice di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo. Come, infatti, risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudice 'a quò ha già sospeso il provvedimento sanzionatorio.

    Art. 126 c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 214 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 172/2003

    Questione infondata
    23 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, in quanto impedirebbe la restituzione del veicolo nelle more del giudizio di opposizione, con conseguente limitazione al diritto dell'interessato ad agire in giudizio. Dalle stesse ordinanze di rimessione risulta, infatti, che il giudice 'a quò, restituendo i veicoli, ha ritenuto possibile una diversa interpretazione della disposizione censurata.

    Art. 214 c.d.s. · Art. 24 cost. · Art. 126 c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 23 agosto 2005 — 14 gennaio 2007per un anno
  13. 26 novembre 2003 — 23 agosto 2005per un anno
  14. 13 agosto 2003 — 26 novembre 2003per 4 mesi
  15. 15 gennaio 2000 — 13 agosto 2003per 4 anni
  16. 1 ottobre 1993 — 15 gennaio 2000per 6 anni
  17. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art214 · fonte del testo

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