Art. 182 c.d.s. — Circolazione dei velocipedi

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I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire trentaduemila a lire centoventottomila)). La sanzione e' ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)) quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 182 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2363/2026

    4 febbraio 2026

    Ai sensi degli artt. 182, comma 4, c.d.s. e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.

    Art. 182 c.d.s. · Art. 47 c.d.s. · Art. 143 c.d.s. · Art. 2054 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 70 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

18 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 settembre 2020 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 19 maggio 2020 — 15 settembre 2020per 4 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 19 maggio 2020per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  18. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995. 8 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con letolto: ... attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati … presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: trentamila a lire centoventimila aggiunto: trentaduemila a lire centoventottomila. La sanzione e' da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art182 · fonte del testo

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