Codice della strada

Art. 162 c.d.s. — Segnalazione di veicolo fermo

Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o sianoinefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoche' verticale in modo da garantirne la visibilita'. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalita' di approvazione di tali dispositivi. A decorrere dal 1 aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145

Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Testo vigente dal 13 gennaio 2019

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Norme correlate

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1992oggi
  1. 13 gennaio 2019 — oggiin vigoreper 8 anni
  2. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  3. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  4. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  5. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  6. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  7. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  8. 29 dicembre 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  9. 13 agosto 2003 — 29 dicembre 2003per 5 mesi
  10. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  13. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  14. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  15. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2015 al 13 gennaio 2019. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € tolto: 41 a € 169 aggiunto: 42 a € 173.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 27 dicembre 2018

    Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art162 · fonte del testo

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