1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua ((devono)) sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. 3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. 4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. ((5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di eta' e' effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:

  • a)tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
  • b)posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di eta'. Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.)) 6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 128 parole tolte, 109 parole aggiunte in 3 capoversi.

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua tolto: dovranno aggiunto: devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio … dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5. tolto: L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 182, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino aggiunto: Il trasporto di bambini fino ad otto anni di eta'tolto: , e' costituita da un apposito sellino con braccioli e schienale con una barra di assicurazione tra i braccioli. Il sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e aggiunto: e' effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilita' e aggiunto: la liberta' di manovra da parte dello stesso. tolto: Tale sellino deve essere ancorato saldamente al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione. Il sellino deve essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso e' apposto un marchio di approvazione, la cui forma e' stabilita dallo stesso Ministero aggiunto: Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:

aggiunto: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;

aggiunto: b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di eta'. Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso. 6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art377 · fonte del testo

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