Codice della strada

Art. 15 c.d.s. — Atti vietati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:

  • a)danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  • b)danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  • c)impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  • d)impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  • e)far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
  • f)gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
  • g)apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
  • h)scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
  • i)gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 63.510 a lire 254.030)). 19 29 43 Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 38.100 a L. 152.420)). 19 29 43 Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003

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Norme correlate

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 9 agosto 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 10 novembre 2021 — 9 agosto 2025per 4 anni
  3. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  5. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1999 al 14 gennaio 2001. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… b) e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire 60.600 a lire 242.400 aggiunto: L. 63.510 a lire 254.030. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire 36.360 a lire 145.440 aggiunto: L. 38.100 a L. 152.420. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 29 dicembre 2000

    Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art15 · fonte del testo

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