Art. 15 c.d.s. — Atti vietati
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Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
- a)danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b)danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c)impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d)impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e)far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f)gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g)apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h)scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i)gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 58.750 a L. 235.000)). 19 Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 35.250 a L. 141.000)). 19 Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999
