Art. 14 c.d.s. — Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

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Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:

  • a)alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
  • b)al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
  • c)alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
  • a)al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
  • b)all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 14 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2693/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di responsabilità civile della P.A. per omessa predisposizione di opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime l'ente pubblico dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 c.d.s., se tale strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).

    Art. 14 c.d.s. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 73 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 33522/2025

    22 dicembre 2025

    In materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche, ivi comprese le società concessionarie di autostrade, sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall'osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, ai sensi dell'art. 14 del C.d.S., essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali.

    Art. 14 c.d.s. · Art. 860 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 196 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art14 · fonte del testo

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