Codice della strada

Art. 127 c.d.s. — Permesso provvisorio di guida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1993 al 3 marzo 1994. Leggi il testo vigente →

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di ((polizia)), i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' massima di ((un mese)). In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto ((del luogo di residenza.))

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 3 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di tolto: pubblica sicurezza aggiunto: polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. La prefettura competente, previa presentazione della … maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' massima di tolto: trenta giorni aggiunto: un mese. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. … duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto aggiunto: del luogo di residenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art127 · fonte del testo

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