Codice della strada

Art. 127 c.d.s. — Permesso provvisorio di guida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di pubblica sicurezza, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' massima di trenta giorni. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art127 · fonte del testo

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