Art. 127 c.d.s. — Permesso provvisorio di guida
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 marzo 2000, n. 104.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 marzo 2000, n. 104.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1995 al 13 maggio 2000. 129 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai finiamministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio del duplicato. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art127 · fonte del testo
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