Codice della strada

Art. 127 c.d.s. — Permesso provvisorio di guida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1994 al 11 aprile 1995. Leggi il testo vigente →

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' massima di un mese. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. ((Trascorso un mese)) senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto del luogo di residenza.

Testo in vigore dal 3 marzo 1994 al 11 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 3 marzo 1994. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… mese. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. tolto: Trascorsi trenta giorni aggiunto: Trascorso un mese senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art127 · fonte del testo

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