Art. 126 c.d.s. — Durata e conferma della validità della patente di guida
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 2003 al 14 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della categoria D e' valida per cinque anni. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli ((di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,)) deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validita' della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. 15 Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'. 15 (( Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5. )) L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 15 Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. ((Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.)) 19 29 43 52
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11
15Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995. Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) che e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza delle patente di guida dei veicoli.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Testo in vigore dal 13 agosto 2003 al 14 gennaio 2005
