Art. 126 c.d.s. — Durata e conferma della validità della patente di guida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2009 al 13 agosto 2010. Leggi il testo vigente →

Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della categoria D e' valida per cinque anni. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validita' della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. 15 Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'. 15 Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 15 Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 155 a Euro 624)). Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 89

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

15

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995. Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) che e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza delle patente di guida dei veicoli.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2009 al 13 agosto 2010

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 472/2005

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2005

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 126, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo più lungo di quello necessario per la conferma di validità del documento di guida, avendo il giudice 'a quò omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione. - Sulla carente o omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo nell'ordinanza di remissione, cfr. ordinanze n. 174/2004 e n. 396/2005.

    Art. 42 cost. · Art. 126 c.d.s. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 174/2004

    Questione inammissibile
    15 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in quanto il remittente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e di motivare sulla rilevanza della questione. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. le ordinanze, citate, n. 207 e n. 182/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 126 c.d.s. · Art. 3 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 159/2004

    Questione inammissibile
    28 maggio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui – nonostante l’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge delega n. 85 del 2001 avesse previsto l’eliminazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo da parte del legislatore delegato – prevede, per la fattispecie di guida con patente scaduta di validità, la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. Il rimettente, infatti, ha errato nella individuazione della norma da censurare, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non l’art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, rimasto inalterato, ma il d.lgs. n. 9 del 2002, nella parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo. – Sul fatto che gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. reggono soltanto i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato, onde non è ammissibile assumerli quali parametri di una questione di costituzionalità che abbia ad oggetto una norma contenuta in un atto (legislativo) estraneo a quei rapporti, v. la richiamata sentenza n. 218/1987.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 126 c.d.s. · Art. 2 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

30 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 agosto 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 16 giugno 2022 — 6 agosto 2022per un mese
  3. 15 gennaio 2021 — 16 giugno 2022per un anno
  4. 15 settembre 2020 — 15 gennaio 2021per 4 mesi
  5. 13 gennaio 2019 — 15 settembre 2020per un anno
  6. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  7. 2 febbraio 2013 — 14 gennaio 2017per 4 anni
  8. 15 gennaio 2013 — 2 febbraio 2013per 18 giorni
  9. 7 aprile 2012 — 15 gennaio 2013per 9 mesi
  10. 15 maggio 2011 — 7 aprile 2012per 11 mesi
  11. 15 gennaio 2011 — 15 maggio 2011per 4 mesi
  12. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  13. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  14. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  15. 24 gennaio 2006 — 14 gennaio 2007per 12 mesi
  16. 14 gennaio 2005 — 24 gennaio 2006per un anno
  17. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  18. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  19. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  20. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  21. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  22. 31 dicembre 1999 — 15 gennaio 2000per 15 giorni
  23. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  24. 1 gennaio 1998 — 12 gennaio 1999per un anno
  25. 12 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per 12 mesi
  26. 13 gennaio 1996 — 12 gennaio 1997per un anno
  27. 11 aprile 1995 — 13 gennaio 1996per 9 mesi
  28. 24 gennaio 1995 — 11 aprile 1995per 3 mesi
  29. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  30. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2007 al 14 gennaio 2009. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro tolto: 148 a Euro 594 aggiunto: 155 a Euro 624. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 17 dicembre 2008

    Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art126 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari