Art. 126 c.d.s. — Durata e conferma della validità della patente di guida

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Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella delle categorie C e D sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. La validita' della patente puo' essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici descritti. Nel caso dell'art. 116, commi 5 e 8, la visita e' effettuata dalla commissione di cui all'art. 119, comma 4. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al prefetto e al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 3, e 130. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 472/2005

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2005

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 126, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo più lungo di quello necessario per la conferma di validità del documento di guida, avendo il giudice 'a quò omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione. - Sulla carente o omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo nell'ordinanza di remissione, cfr. ordinanze n. 174/2004 e n. 396/2005.

    Art. 42 cost. · Art. 126 c.d.s. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 174/2004

    Questione inammissibile
    15 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in quanto il remittente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e di motivare sulla rilevanza della questione. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. le ordinanze, citate, n. 207 e n. 182/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 126 c.d.s. · Art. 3 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 159/2004

    Questione inammissibile
    28 maggio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui – nonostante l’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge delega n. 85 del 2001 avesse previsto l’eliminazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo da parte del legislatore delegato – prevede, per la fattispecie di guida con patente scaduta di validità, la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. Il rimettente, infatti, ha errato nella individuazione della norma da censurare, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non l’art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, rimasto inalterato, ma il d.lgs. n. 9 del 2002, nella parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo. – Sul fatto che gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. reggono soltanto i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato, onde non è ammissibile assumerli quali parametri di una questione di costituzionalità che abbia ad oggetto una norma contenuta in un atto (legislativo) estraneo a quei rapporti, v. la richiamata sentenza n. 218/1987.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 126 c.d.s. · Art. 2 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  14. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  15. 24 gennaio 2006 — 14 gennaio 2007per 12 mesi
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  17. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  18. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  19. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  20. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  21. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  22. 31 dicembre 1999 — 15 gennaio 2000per 15 giorni
  23. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  24. 1 gennaio 1998 — 12 gennaio 1999per un anno
  25. 12 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per 12 mesi
  26. 13 gennaio 1996 — 12 gennaio 1997per un anno
  27. 11 aprile 1995 — 13 gennaio 1996per 9 mesi
  28. 24 gennaio 1995 — 11 aprile 1995per 3 mesi
  29. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  30. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art126 · fonte del testo

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