Codice della strada

Art. 120 c.d.s.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1998 al 26 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. 15 28 A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. 15 Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 15

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

15

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 28/10/1998, n. 43), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali".

Testo in vigore dal 29 ottobre 1998 al 26 ottobre 2000

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 99/2020

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 2020

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, sollevata dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario ma, sostenendo che l'auspicata discrezionalità del provvedimento di revoca della patente possa rendere la posizione soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo, fornisce una motivazione non implausibile, ancorché opinabile, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 120 c.d.s. · Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 24/2020

    Ha colpito questo articolo
    20 febbraio 2020

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, sollevata dal TAR Marche. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario, ma motiva non implausibilmente che la questione, se fondata, esplicherebbe effetti anche sulla giurisdizione con argomenti che, al di là della loro opinabilità, valgono comunque ad escludere che, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018 ).

    Art. 120 c.d.s. · Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 19 Disposizioni in materia di sicurezza stradale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 22/2018

    Ha colpito questo articolo
    9 febbraio 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Il rimettente non spende alcuna - sia pur solo "non implausibile" - motivazione a sostegno della sua (pertanto manifestamente non sussistente) legittimazione a sollevare, come giudice a quo, la questione, non superando, pertanto, il difetto ictu oculi di giurisdizione, come affermato da risalente e consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 16 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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1992oggi
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  2. 6 agosto 2022 — 14 dicembre 2024per 2 anni
  3. 16 giugno 2022 — 6 agosto 2022per un mese
  4. 15 gennaio 2021 — 16 giugno 2022per un anno
  5. 4 giugno 2020 — 15 gennaio 2021per 8 mesi
  6. 27 febbraio 2020 — 4 giugno 2020per 3 mesi
  7. 13 gennaio 2019 — 27 febbraio 2020per un anno
  8. 15 febbraio 2018 — 13 gennaio 2019per 11 mesi
  9. 14 gennaio 2017 — 15 febbraio 2018per un anno
  10. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  11. 5 dicembre 2013 — 15 gennaio 2015per un anno
  12. 15 gennaio 2013 — 5 dicembre 2013per 11 mesi
  13. 15 maggio 2011 — 15 gennaio 2013per un anno
  14. 13 agosto 2010 — 15 maggio 2011per 9 mesi
  15. 8 agosto 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  16. 24 luglio 2003 — 8 agosto 2009per 6 anni
  17. 30 giugno 2003 — 24 luglio 2003per 24 giorni
  18. 26 luglio 2001 — 30 giugno 2003per un anno
  19. 26 ottobre 2000 — 26 luglio 2001per 9 mesi
  20. 29 ottobre 1998 — 26 ottobre 2000per un anno
  21. 11 aprile 1995 — 29 ottobre 1998per 4 anni
  22. 18 maggio 1992 — 11 aprile 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1995 al 29 ottobre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 28/10/1998, n. 43), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art120 · fonte del testo

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