Corte costituzionale

Sentenza n. 251/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 2000 dal Tribunale

amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio

Calabria, il 14 luglio, il 28 luglio e il 22 settembre 2000 dal

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione staccata

di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 594, 698 e 699 del

registro ordinanze 2000 e al n. 28 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 48,

prima serie speciale, dell'anno 2000 e n. 4, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 26 gennaio 2000 (r.o. n. 594/2000) il

Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata

di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

1.2. - Nel giudizio principale è stato chiesto l'annullamento di

un decreto di revoca della patente di guida, adottato dal Prefetto

competente, in data 15 settembre 1998, in ragione del fatto che il

relativo titolare era stato precedentemente sottoposto, con

provvedimento emanato nel 1990, a una misura di prevenzione

(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), per la durata di un

anno.

Osserva il tribunale amministrativo che i motivi di impugnativa

addotti dal ricorrente andrebbero rigettati poiché la revoca della

patente, alla stregua della disciplina vigente, costituisce atto

vincolato una volta che vi sia sottoposizione, attuale o pregressa,

alla misura di prevenzione; di qui la rilevanza del dubbio di

costituzionalità della norma sulla cui base è stato adottato l'atto

impugnato.

1.3. - Il rimettente svolge preliminarmente alcune argomentazioni

relativamente alla natura della norma sottoposta al controllo di

costituzionalità.

L'art. 120 del codice della strada, nella sua versione

originaria, disponeva circa i "requisiti morali" per ottenere la

patente di guida, stabilendo, tra l'altro, che non potesse essere

rilasciata la patente a coloro che "sono o sono stati sottoposti a

misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste

dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [...] fatti salvi gli effetti

di provvedimenti riabilitativi"; e il successivo art. 130 [comma 1,

lettera b)] stabiliva che in presenza delle medesime condizioni

dovesse essere disposta la revoca della patente di guida già

rilasciata.

Su questo quadro normativo è intervenuta - prosegue il tribunale

amministrativo - la sentenza n. 354 del 1998 della Corte

costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità della citata

disciplina, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per

coloro che "fossero stati" sottoposti a una misura di sicurezza, per

violazione dell'art. 76 della Costituzione: la Corte, nella

circostanza, ha rilevato che a porre una simile previsione,

innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina del preesistente

codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il legislatore

delegato non era abilitato, alla stregua della portata della legge di

delega 13 giugno 1991, n. 190, che consentiva solo un riordino e non

anche una sostanziale riforma della materia.

L'art. 120, peraltro - osserva ancora il rimettente -, è stato,

già prima della citata decisione della Corte (che concerneva ratione

temporis le norme originarie del codice della strada), sostituito

dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la

disciplina di procedimenti per il rilascio e la duplicazione della

patente di guida di veicoli): ma tale fonte regolamentare ha

mantenuto nella sostanza inalterato il contenuto delle previsioni

originarie, continuando in particolare a imporre la revoca della

patente in ogni caso di pregressa sottoposizione del titolare a una

misura di sicurezza o a una misura di prevenzione.

Ora, rileva il rimettente, l'atto amministrativo di revoca della

patente, del quale si controverte nel giudizio principale, è

certamente successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 575 del

1994 ed è pertanto adottato in attuazione della norma come

sostituita da esso; ma "l'apparente veste non legislativa" della

disposizione che viene in rilievo nel giudizio a quo non è di

ostacolo alla sua sottoposizione a sindacato di costituzionalità.

Infatti, il d.P.R. citato è stato emanato in forza di una delega

regolamentare contenuta nell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993,

n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che autorizzava

(comma 7) il Governo ad adottare "norme di regolamentazione di

procedimenti amministrativi" elencati in apposito allegato, dettando

allo scopo una serie di criteri e principi-guida, quali la finalità

di semplificazione e snellimento, l'uniformità dei procedimenti

dello stesso tipo e così via, e che stabiliva (comma 8) che le norme

"anche di legge" regolatrici dei medesimi procedimenti fossero

abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti

in questione.

Nel disciplinare la materia, il d.P.R. ha riscritto l'intera

norma dell'art. 120 del codice della strada, lasciando però immutata

la parte di carattere sostanziale concernente le condizioni

soggettive comportanti la revoca della patente di guida, così come

dispone ora il "nuovo" comma 1 dell'art. 120, essenzialmente

riproduttivo della vecchia disciplina.

Poiché peraltro il d.P.R. - anche secondo il parere reso dal

Consiglio di Stato sullo schema originario del regolamento - non

poteva operare, a tenore della legge abilitante, nessuna innovazione

di carattere sostanziale, essendo rivolto solo a disporre in materia

di procedimento, ne deriva, a giudizio del rimettente, che l'aver

disposto fuori dell'ambito consentito dalla delega regolamentare

rende inoperante - nella parte sostanziale che qui interessa - la

clausola abrogativa delle norme "anche di legge" anteriori. Pertanto

la disposizione di carattere sostanziale della cui costituzionalità

il tribunale amministrativo dubita, al di là della formale

sostituzione dell'intera norma da parte del regolamento, continua a

rivestire i caratteri della legge, secondo l'originaria fonte che ha

introdotto il testo del codice della strada, e su di essa può

esercitarsi il controllo di costituzionalità. Tale conclusione

sarebbe del resto confortata da enunciati di decisioni della Corte

costituzionale, come l'ordinanza n. 230 del 1999, che, nel rimettere

gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della

questione, ha affermato essere di spettanza del giudice di merito la

valutazione circa il rapporto tra le norme aventi forza di legge e le

disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di

"delegificazione", fuori della materia che la legge ha previsto come

suscettibile della delegificazione stessa.

1.4. - Tutto ciò premesso, il rimettente reputa che la

disciplina del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto

prescrive la revoca della patente per chi "sia stato" sottoposto a

una misura di prevenzione [nella specie, alla misura di prevenzione

della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza] sia

incostituzionale, per eccesso di delega, sotto gli stessi profili

della dichiarazione di incostituzionalità della previsione della

revoca della patente nei confronti di chi "sia stato" sottoposto a

una misura di sicurezza (sentenza n. 354 del 1998): la legge di

delegazione non autorizzava il Governo a modificare in senso

innovativo e restrittivo la disciplina preesistente (artt. 82 e 91

del d.P.R. n. 393 del 1959), che prevedeva una ipotesi di revoca

solamente per chi fosse - in atto - sottoposto a una misura di

prevenzione, non anche nei riguardi di chi lo "fosse stato" in

passato, poiché - come appunto rilevato nella menzionata sentenza

n. 354 del 1998 - la delega conferita era rivolta al mero riesame

della legislazione preesistente, che rimane la "base di partenza"

dell'intervento del legislatore delegato; e nella legge di delega non

è dato rinvenire una qualsiasi indicazione che possa giustificare

l'innovazione di cui si discute.

Pertanto, conclude il tribunale amministrativo, la norma

censurata, in quanto viola la legge di delega, contrasta con

l'art. 76 della Costituzione.

1.5. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato.

L'Avvocatura contesta che possa avere validità l'argomento del

rimettente, dell'estensione della medesima ratio della sentenza

n. 354 del 1998 concernente la pregressa sottoposizione a una misura

di sicurezza. Il nuovo codice della strada si basa, per tale aspetto,

sull'art. 2, comma 1, lettera t), della legge di delegazione n. 190

del 1991, che prevedeva il "riesame della disciplina" della revoca

della patente di guida: ma "riesame", afferma l'Avvocatura, sarebbe

concetto diverso dalla mera riproduzione, nel senso che ammette

appunto una revisione secondo il mutare della disciplina cui deve

fare di volta in volta riferimento; e mentre la disciplina delle

misure di sicurezza è rimasta invariata nel tempo, non altrettanto

può dirsi per l'assetto delle misure di prevenzione, che è

cambiato, in particolare, per la previsione dell'istituto della

riabilitazione, a seguito della legge 3 agosto 1988, n. 327

(art. 15).

Per tale innovazione, e per il fatto che le misure di sicurezza

si riconnettono sempre a un fatto costituente reato e sono vere e

proprie sanzioni criminali, tanto che la riabilitazione ha ad oggetto

il reato, non tali misure (artt. 178 e 179 cod. pen.), mentre le

misure di prevenzione prescindono dalla commissione di un reato,

essendo applicabili sine delicto o ante delictum, si giustificherebbe

la differenziazione della disciplina, e non risulterebbe pertinente

il precedente invocato dal rimettente.

2.1. - Con ordinanza del 14 luglio 2000 (r.o. 698/2000) il

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione staccata

di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76

della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 120,

comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della

strada), in quanto prescrive la revoca della patente di guida in caso

di sottoposizione del relativo titolare alla misura del foglio di via

obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956.

2.2. - Il giudizio principale, riferisce il rimettente, concerne

l'impugnazione di un provvedimento prefettizio di revoca della

patente di guida adottato in quanto l'interessato è soggetto alla

misura del foglio di via obbligatorio, in applicazione dell'art. 120

del codice della strada quale risulta dalla sua sostituzione a opera

del d.P.R. n. 575 del 1994: sostituzione, prosegue il giudice a quo

che ha tuttavia lasciato sostanzialmente immutata la disciplina

relativamente alla parte che interessa, poiché la norma, sia prima

che dopo l'intervento di "delegificazione", continua a ritenere privo

dei requisiti "morali" per ottenere la patente chi sia sottoposto a

misure di sicurezza o a misure di prevenzione, salvi gli effetti di

provvedimenti riabilitativi, e continua dunque a prescrivere la

revoca del titolo in presenza delle medesime circostanze.

Se ne deduce, prosegue sul punto il giudice a quo che, al di là

di detto intervento della fonte regolamentare del 1994, la

disposizione censurata continua a rivestire valore di legge, per la

parte in cui detta le condizioni sostanziali della revoca della

patente, trattandosi di materia non passibile di "delegificazione"

alla stregua della legge n. 537 del 1993 (art. 2, comma 7) e non

essendo perciò operante la clausola abrogativa del testo legislativo

originario contenuta nella legge stessa (art. 2, comma 8).

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che la questione di

costituzionalità della norma, oltre che ammissibile per i rilievi

sopra detti, è rilevante, perché altrimenti il provvedimento di

revoca adottato sarebbe immune da censure.

2.3. - Nel merito, il rimettente individua innanzitutto un

profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per

l'irragionevolezza della disciplina, che realizzerebbe un

bilanciamento improprio tra le esigenze di sicurezza e il sacrificio

delle facoltà dell'individuo, in rapporto anche alla sua vita di

relazione e alle sue esigenze di lavoro: la scelta legislativa della

revoca obbligatoria e indiscriminata appare eccessiva e

sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini della tutela delle

ragioni di sicurezza, la sola misura presupposta. E ugualmente

irragionevole sarebbe l'impossibilità di un apprezzamento, in sede

di adozione dell'atto di revoca, delle circostanze del caso concreto,

secondo un criterio di giudizio di tipo prognostico quale quello che

la stessa disposizione ammette invece per chi sia stato condannato in

sede penale: la prognosi, cioè, che il mantenimento della patente di

guida agevoli le attività illecite del singolo.

La norma sarebbe poi lesiva anche del diritto al lavoro (artt. 4

e 35 della Costituzione), rappresentando l'abilitazione alla guida un

elemento sovente indispensabile per ottenere un lavoro, o per

mantenerlo; e la compressione di tale diritto non sarebbe

giustificabile solo con la tutela dell'interesse alla sicurezza della

collettività.

Infine, il tribunale amministrativo ravvisa un eccesso di delega

nella norma impugnata, in rapporto alla previsione dell'art. 2,

lettera t), della legge n. 190 del 1991, che abilitava il legislatore

delegato alla generica attività di "riesame" della disciplina

anteriormente vigente, la quale però non prevedeva l'ipotesi di

revoca della patente per la sottoposizione al foglio di via:

l'innovazione sostanziale, non trovando fondamento in alcuna norma

della legge di delegazione, sarebbe dunque lesiva di quest'ultima e,

suo tramite, dell'art. 76 della Costituzione.

3. - Questione testualmente identica a quella sopra detta, e

riferita ai medesimi parametri costituzionali, è stata sollevata

dallo stesso Tribunale amministrativo regionale della Lombardia

sezione staccata di Brescia, con altre due successive ordinanze, del

28 luglio 2000 (r.o. n. 699/2000) e del 22 settembre 2000 (r.o.

n. 28/2001). Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria sezione

staccata di Reggio Calabria, con una ordinanza, e il Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia,

con tre ordinanze, sollevano questione di costituzionalità della

disciplina della revoca della patente di guida conseguente alla

sottoposizione del relativo titolare a misure di prevenzione,

ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 76 della

Costituzione.

In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della

Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, chiamato a decidere

un ricorso per l'annullamento di un provvedimento prefettizio di

revoca della patente di guida adottato nei confronti di persona

"già" (ma, al momento del giudizio, "non più") sottoposta alla

misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica

sicurezza, dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

della legittimità costituzionale della disciplina contenuta nel

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), sulla base della quale è stata disposta la revoca e

dall'applicazione della quale dipende la risoluzione del giudizio

innanzi a sé pendente.

Il rimettente - sul presupposto che l'impugnato art. 120 del

codice della strada sia tuttora vigente nella sua originaria veste

legislativa, nonostante l'intervento di "delegificazione" cui esso è

stato sottoposto con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento

recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la

duplicazione della patente di guida di veicoli) - ritiene che la

previsione della revoca della patente per coloro che siano stati

precedentemente sottoposti a una misura di prevenzione, in quanto

più restrittiva rispetto alla disciplina contenuta nel codice

previgente (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), non trovi fondamento

nella legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190, sulla cui base è

stato emanato il decreto legislativo recante il nuovo codice.

In particolare, non sarebbe invocabile come fondamento l'art. 2,

comma 1, lettera t), della legge, la quale non consentirebbe al

legislatore delegato di discostarsi dalle scelte sostanziali della

normativa preesistente. A sostegno di questa interpretazione

limitativa della delega, viene richiamata la sentenza n. 354 del 1998

di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 120 in questione (in combinato disposto con

l'art. 130), nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei

confronti di coloro che "fossero stati" sottoposti a misure di

sicurezza personali.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione

staccata di Brescia, a sua volta, con tre ordinanze di identico

tenore, emesse nel corso di giudizi per l'annullamento di

provvedimenti di revoca della patente adottati nei riguardi di

persone soggette alla misura del foglio di via obbligatorio (art. 2

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 120 del codice della strada nella parte in

cui si applica nei confronti di coloro che sono sottoposti alla

menzionata misura del foglio di via. Muovendo anch'esso dal

presupposto della vigenza della disciplina nel suo originario rango

di atto legislativo, il giudice amministrativo ritiene che la

normativa impugnata violi:

a) l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della

previsione, eccedente rispetto allo scopo di tutela delle esigenze di

sicurezza collettiva, nonché per disparità di trattamento rispetto

all'ipotesi di chi abbia riportato una condanna a pena detentiva,

ipotesi nella quale è consentito (art. 120, comma 2, nel testo

originario) un apprezzamento prognostico circa la possibile

agevolazione alla commissione di attività illecite, a differenza che

nel caso in questione;

b) gli artt. 4 e 35 della Costituzione, per l'incidenza

negativa della revoca della patente sulle possibilità di lavoro

dell'interessato;

c) l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la legge

delega, che abilitava il legislatore delegato al mero "riesame" della

preesistente normativa, senza autorizzare innovazioni sostanziali

rispetto a quest'ultima.

2. - Le questioni sollevate riguardano la medesima disciplina in

materia di revoca della patente di guida in conseguenza di

provvedimenti preventivi a carico dei rispettivi titolari; pertanto i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronuncia.

3. - La modifica normativa intervenuta sulla disciplina

sottoposta al controllo di costituzionalità da tutte e quattro le

ordinanze dei giudici amministrativi richiede preliminarmente una

precisazione circa l'oggetto del giudizio di cui questa Corte è

investita. L'art. 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

infatti, è stato "sostituito" dall'art. 5 del d.P.R. n. 575 del

1994, dunque da un atto avente natura regolamentare, emanato sulla

base dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), ed entrato in vigore a

decorrere dal 1° ottobre 1995 [a norma dell'art. 2, comma 2, del

decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 (Interventi per il settore

dell'autotrasporto di cose per conto terzi, nonché per il personale

addetto ai pubblici servizi di trasporto), convertito con

modificazioni in legge 5 gennaio 1996, n. 11].

L'anzidetto intervento sul piano della fonte della disciplina non

determina tuttavia l'inammissibilità delle questioni sollevate. Alla

stregua della giurisprudenza di questa Corte, il controllo su atti

aventi natura regolamentare non rientra nella giurisdizione

costituzionale, secondo la definizione che di questa è data

dall'art. 134 della Costituzione (tra molte, ordinanze n. 554, n. 328

e n. 100 del 2000). Ma i giudici rimettenti, con argomentazioni

coincidenti, hanno ritenuto che, nonostante la "sostituzione" della

disposizione di rango legislativo con altra di contenuto

corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttora vigente

deve ritenersi quella contenuta nella legge poiché il regolamento,

intervenuto su aspetti sostanziali della materia e così andando al

di là della disciplina procedurale per la quale, sola, era

abilitato, ha disposto fuori della materia sulla quale poteva

intervenire, con ciò rendendosi inoperante la clausola abrogativa

delle norme "anche di legge" anteriori contenuta nel comma 8

dell'art. 2 della legge n. 537.

L'intervento di "delegificazione" della normativa oggetto della

questione di costituzionalità, secondo i rilievi sopra esposti

formulati dai giudici rimettenti, non si sarebbe perfezionato; e,

spettando a essi, non a questa Corte, la valutazione circa il

rapporto tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni

regolamentari che le riproducono fuori dell'ambito che la legge ha

previsto come suscettibile di "delegificazione" (v. in tal senso

l'ordinanza n. 230 del 1999), le questioni di costituzionalità

possono avere ingresso, per come sollevate nei confronti della norma

che deriva dal riferimento che all'art. 120 del codice della strada,

nella sua versione originaria attinente ai requisiti "morali" per il

rilascio della patente di guida (comma 1), viene fatto al successivo

art. 130, anch'esso nella sua versione originaria, ove prevede [comma

1, lettera b)] la revoca della patente per il venire meno dei

requisiti medesimi.

4. - La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio

Calabria è fondata.

Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 305 del

1996, con la legge n. 190 del 1991 il Governo è stato delegato ad

adottare disposizioni aventi valore di legge intese a "rivedere e

riordinare" la legislazione vigente in materia di disciplina della

circolazione stradale, identificando direttamente, quale base

dell'attività normativa delegata, il codice della strada previgente.

Nell'ambito di una delega così configurata, l'ampiezza delle scelte

normative consentite al legislatore delegato deve essere determinata

in relazione alla maggiore o minore innovatività dei principi e dei

criteri direttivi posti dal legislatore delegante. A questa stregua,

la lettera t) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190 del 1991, che

abilitava il Governo a operare un mero "riesame della disciplina

[...] della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai

soggetti sottoposti [...] a misure di prevenzione", ha da essere

intesa in un senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza

di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che siano

sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo

preesistente.

È sulla premessa di questi caratteri della delega che è già

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima

disposizione legislativa oggi impugnata, nella parte in cui stabiliva

la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che

erano state sottoposte a misura di sicurezza personale (sentenza

n. 354 del 1998), trattandosi di previsione che non trovava riscontro

nella legislazione preesistente. Gli artt. 82, primo comma, e 91,

tredicesimo comma, del d.P.R. n. 393 del 1959, infatti, prevedevano

la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero - in atto

- ma non che fossero stati - in precedenza - sottoposti a misura di

sicurezza.

La stessa ratio della citata pronuncia di questa Corte vale in

relazione alla questione in esame. Come per le misure di sicurezza,

infatti, anche per quanto concerne le misure di prevenzione, quali

disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965,

n. 575, nel sistema del codice della strada preesistente la

sottoposizione a una di esse costituiva ragione di revoca del titolo

di abilitazione alla guida solo in quanto la misura fosse in corso di

applicazione, secondo una valutazione del legislatore circa

l'opportunità che soggetti sottoposti a misure preventive, colpiti

quindi da un giudizio di pericolosità sociale, fossero privati della

disponibilità della patente di guida. La norma del nuovo codice ora

all'esame della Corte prevede però, in aggiunta a tale ipotesi,

quale motivo di revoca della patente, anche quella della pregressa

sottoposizione a una misura di prevenzione, senza che in nessuna

parte della legge di delegazione si possa individuare un principio o

criterio direttivo idoneo a giustificare l'innovazione in tal modo

disposta, avente evidente carattere di maggior rigore rispetto alla

legislazione preesistente.

L'impossibilità di individuare nella legge di delegazione

un'idonea base della normativa impugnata ne comporta quindi la

dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione

dell'art. 76 della Costituzione.

5. - Relativamente alle questioni sollevate con le tre ordinanze

del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione

staccata di Brescia, è da rilevare che con la sentenza n. 427 del

2000, a esse successiva, questa Corte, pronunciandosi su questione

analoga e rimessa sulla base del medesimo presupposto della

persistente vigenza della norma impugnata nella versione legislativa

nonostante la prevista "delegificazione", ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto

legislativo n. 285 del 1992 [in combinato disposto con l'art. 130,

comma 1, lettera b), dello stesso decreto], nella parte in cui

prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro

che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio, a

norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per violazione

dell'art. 76 della Costituzione.

Essendo la disciplina impugnata già stata dichiarata

incostituzionale nei termini prospettati dal rimettente, le questioni

in esame devono pertanto essere dichiarate manifestamente

inammissibili (v. anche l'ordinanza n. 587 del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma

1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo

codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei

confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di

prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come

sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla

legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e

integrata;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto

legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1,

lettera b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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