Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1999

Altra decisione · depositata il 11/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19

aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei

procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida

di veicoli), promossi con due ordinanze emesse il 29 gennaio 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi

proposti da Elio Zago e da Giovanni Parisi contro il Ministero

dell'interno ed altra, iscritte ai nn. 515 e 774 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 29 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 29 gennaio 1998 (r.o. n. 515/1998)

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19

aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei

procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida

di veicoli), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione;

che il giudice rimettente, chiamato a decidere su ricorso per

l'annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della

patente di guida adottato sulla base della norma denunciata, dubita

che quest'ultima, nella parte in cui prescrive la revoca della

patente di guida nei riguardi di chi "sia stato" sottoposto a una

misura di sicurezza personale (poi revocata, e in assenza di

riabilitazione), possa dirsi conforme: a) al principio di uguaglianza

e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poiché essa pone

ingiustificatamente una medesima disciplina per situazioni personali

obiettivamente differenti, quali sono quella di chi sia in atto

sottoposto a misura di sicurezza, e sia perciò socialmente

pericoloso, e quella di chi non sia più tale, con irrazionale

estensione al secondo di una conseguenza sfavorevole che, alla

stregua delle finalità di prevenzione proprie della misura, si

giustifica solo per il primo; b) all'art. 4 della Costituzione, sotto

il profilo del diritto al lavoro, che risulta negativamente

condizionato dalla privazione del titolo di abilitazione alla guida,

senza che di ciò possa ravvisarsi qualche valida giustificazione,

una volta venuta meno la misura di sicurezza e, con essa, la

valutazione di pericolosità sociale;

che nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, con successiva memoria, ha concluso per

l'inammissibilità della questione sollevata - in ragione della

natura regolamentare della norma impugnata oltre che per inadeguata

motivazione circa la rilevanza - e comunque per la sua infondatezza;

che questione identica alla precedente è stata sollevata, dallo

stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con altra

ordinanza del 29 gennaio 1998 (r.o. n. 774/1998) pronunciata in

distinto processo;

che anche in questo giudizio di costituzionalità è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, che, tramite l'Avvocatura

generale dello Stato, ha concluso per l'inammissibilità - per

insufficiente esposizione della vicenda dedotta nel giudizio

principale - e comunque per l'infondatezza della questione,

trattandosi di una disciplina che coinvolge ambiti propri della

discrezionalità delle scelte legislative e che non intacca le

possibilità lavorative dell'interessato, ma solo la sua facoltà di

condurre un veicolo.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19

aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei

procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida

di veicoli), per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione;

che l'identità delle questioni sollevate consente che i relativi

giudizi siano riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il giudice rimettente dubita che la normativa denunciata,

prevedendo la revoca della patente di guida nei confronti di coloro

che siano stati sottoposti a una misura di sicurezza personale,

successivamente revocata, in assenza di riabilitazione, sia

innanzitutto in contrasto (a) con l'art. 3 della Costituzione,

poiché essa equiparerebbe irrazionalmente chi sia sottoposto

attualmente e chi sia stato sottoposto a misura di sicurezza, cioè

soggetti per i quali vale e per i quali non vale più il giudizio di

pericolosità sociale presupposto della misura di sicurezza stessa, e

poiché prevederebbe una misura irrazionale, alla stregua della ratio

della revoca della patente consistente nella prevenzione dei reati,

ratio inesistente in caso di misura di sicurezza revocata; e sia

inoltre in contrasto (b) con l'art. 4 della Costituzione, in quanto

la privazione della patente di guida comporterebbe un sacrificio

delle possibilità di lavoro senza che - revocata la misura di

sicurezza - se ne possa individuare una giustificazione;

che, con la sentenza n. 354 del 21 ottobre 1998 di questa Corte,

il denunciato art. 120, comma 1, dell'attuale "codice della strada"

è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte

in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti delle

persone che fossero state sottoposte a misura di sicurezza, per

violazione dell'art. 2, lettera t), della legge di delegazione 13

giugno 1991, n. 190, e quindi dell'art. 76 della Costituzione;

che, essendo la predetta decisione d'incostituzionalità

intervenuta successivamente alle due ordinanze di rimessione del

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entrambe del 29

gennaio 1998, deve disporsi la restituzione degli atti al giudice

rimettente affinché valuti le conseguenze dell'intervenuto mutamento

del quadro normativo sulle decisioni ch'esso è chiamato a prendere

nei giudizi di merito;

che, in particolare, al giudice rimettente, ancor prima della

sottoponibilità al giudizio di questa Corte di norme contenute in

atti regolamentari adottati alla stregua dell'art. 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, spetta valutare i rapporti tra le norme

aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le

riproducono in atti di "delegificazione", fuori della materia che la

legge (nella specie: l'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537) ha previsto come suscettibile della "delegificazione" stessa,

e quindi di considerare le conseguenze della predetta dichiarazione

d'incostituzionalità dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, sulla norma denunciata, contenuta nell'art.

5, comma 1, del d.P.R. n. 575 del 1994.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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