Art. 194 c.p.i. — Procedura di espropriazione

Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facolta' di avvalersene. All'amministrazione stessa e' anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprieta' industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' notizia nel Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale deve essere indicata la durata dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale, la brevettazione e la registrazione, nonche' la pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' da corrispondersi per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito professionalita' ed esperienza nel settore della proprieta' industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresi' su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo. Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita' venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente dall'amministrazione. La determinazione degli arbitratari puo' essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e' di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione dell'indennita' viene comunicata alle parti.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art194 · fonte del testo

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