Art. 589 c.nav. — Competenza per materia e per valore
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[1]Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:
- a)i danni dipendenti da urto di navi;
- b)i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
- c)i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
- d)i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
- e)le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
- f)il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.
[2]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 12 novembre 1946
