Codice della navigazione

Art. 589 c.nav. — Competenza per materia e per valore

[1]Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:

  • a)i danni dipendenti da urto di navi;
  • b)i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
  • c)i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
  • d)i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
  • e)le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
  • f)il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

[2]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali. 2 4 24

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240

2

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, e' elevato a lire cinquantamila".

L. 15 febbraio 1950, n. 72

4

La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione e' elevato a lire centomila".

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila".

Testo vigente dal 15 luglio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 164/1976

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1976

    Essendo il comandante di porto organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, e privo della inamovibilità perché legato da rapporto di impiego con l'amministrazione della marina militare, le disposizioni che attribuiscono a tale organo la competenza a decidere cause per sinistri marittimi non offrono quelle garanzie di indipendenza e di imparzialità poste a presidio del retto svolgimento della funzione giurisdizionale. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. - l'art. 589 cod. navig., nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le controversie civili per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.

    Art. 589 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1950 al 15 luglio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art589 · fonte del testo

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