È inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, da un comandante di porto in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale. L'attività conciliativa che il comandante di porto è chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione non è di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Tale attività si esaurisce nel quadro delle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso è chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione. Il comandante di porto è organo speciale, e non già ordinario, di giurisdizione. Esso, pertanto, è giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito della speciale competenza attribuitagli e, quindi, quando è chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiché è questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo.
Art. 101 cost. · Art. 108 cost. · Art. 609 c.nav.