Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/1976

    Questione infondata
    19 febbraio 1976

    La legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito delle controversie di lavoro, ha tacitamente abrogato le norme degli artt. 603, 604-609, 591 a 598 cod. nav. in materia di controversie della gente del mare; controversie che rientrano ora nell'esclusiva competenza del Pretore, quale giudice di lavoro; pertanto, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 e norme collegate Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    Art. 409 c.p.c. · Art. 598 c.nav. · Art. 609 c.nav. · Art. 1 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

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  • Sentenza n. 83/1973

    Questione inammissibile
    19 giugno 1973

    È inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, da un comandante di porto in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale. L'attività conciliativa che il comandante di porto è chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione non è di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Tale attività si esaurisce nel quadro delle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso è chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione. Il comandante di porto è organo speciale, e non già ordinario, di giurisdizione. Esso, pertanto, è giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito della speciale competenza attribuitagli e, quindi, quando è chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiché è questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo.

    Art. 101 cost. · Art. 108 cost. · Art. 609 c.nav.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art609 · fonte del testo

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