Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, lett. c,

del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 30

dicembre 1973 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente

tra Vitiello Salvatore e la società Tirrenia, iscritta al n. 208 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di giudizio civile promosso da Vitiello Salvatore nei

confronti della società Tirrenia al fine di ottenere il risarcimento

dei danni, indicati in lire 88.747, e subiti da un suo automezzo nel

corso delle operazioni di imbarco sulla nave "Campania F." di

proprietà della convenuta, ed avendo quest'ultima eccepito che la

controversia rientrava nella competenza del comandante di porto ai

sensi dell'art. 589, lett. c, cod. nav., il pretore di Napoli ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, comma secondo, e 108,

comma secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale della

norma sopra ricordata e delle altre disposizioni "conseguenziali",

nella parte in cui attribuiscono al comandante di porto la competenza a

decidere le cause civili, nel suddetto art. 589 cod. nav. elencate,

fino al valore di lire centomila.

L'ordinanza, notificata e comunicata nei modi di legge, è stata

pubblicata il 26 giugno 1974 sul n. 167 della Gazzetta Ufficiale. Nel

giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 589 cod. nav. (che

attribuisce alla competenza del comandante di porto le cause, per

sinistri marittimi, in esso elencate e di valore non eccedente le lire

centomila) violi gli artt. 3, 101, comma secondo, e 108, comma secondo,

della Costituzione, sotto il profilo che dette controversie sarebbero

sottratte alla competenza del magistrato ordinario ed attribuite ad un

organo giurisdizionale del quale non sono garantite l'indipendenza e

l'imparzialità.

Secondo il giudice a quo (le cui censure traggono occasione da una

controversia avente ad oggetto danni cagionati dall'esecuzione di

operazioni di imbarco per investire l'intera materia delle suddette

cause civili per sinistri marittimi) il comandante di porto è organo

amministrativo gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina

mercantile e non può pertanto essere, al tempo stesso, investito di

funzioni giurisdizionali senza che siano violati i principi

costituzionali già ricordati, i quali esigono che l'organo giudicante

sia immune da vincoli che comportino la sua soggezione ad altri organi.

2. - La questione è fondata.

Non v'ha dubbio, infatti, come del resto questa Corte ha già

affermato nel dichiarare, con la sentenza n. 121 del 1970,

l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e

1247 cod. nav. (concernenti la giurisdizione penale del comandante di

porto) che le disposizioni riguardanti tale organo non offrano quelle

garanzie di indipendenza e di imparzialità poste a presidio del retto

svolgimento della funzione giurisdizionale negli artt. 101, comma

secondo, e 108, comma secondo, Cost., cui è da riconoscere immediata

operatività, come specificato nella suddetta sentenza. Invero, il

comandante di porto è organo amministrativo periferico

gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, il che

comporta che egli non possa disattendere le istruzioni e gli ordini

impartiti dagli organi centrali. Inoltre è privo di ogni garanzia di

inamovibilità, essendo legato da rapporto d'impiego con

l'amministrazione della marina militare, mentre spettano alla

competenza del Ministro della difesa, oltre i provvedimenti

disciplinari, quelli riguardanti la nomina, la promozione a scelta,

nonché l'assegnazione e il mutamento di sede senza necessità di

consenso da parte dell'interessato (sent. n. 121 del 1970 già citata).

3. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 589 cod. nav., nella parte in cui attribuisce al comandante

di porto la competenza a decidere, quale giudice di primo grado, le

cause per sinistri marittimi di valore non eccedente le lire centomila.

Il che rende inoperanti (senza che occorra una specifica declaratoria

di illegittimità costituzionale) tutte le altre disposizioni collegate

al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, quelle disciplinanti

il procedimento avanti i comandanti di porto, (artt. 591 e segg. cod.

nav.) ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento

in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non

giurisdizionale (sent. n. 83/1973). Le norme sulle controversie

individuali di lavoro, di cui agli artt. 603 e segg. stesso codice,

sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore

della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina

generale di tali controversie (sent. n. 29 del 1976).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 del codice

della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di

porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause

per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non

ecceda le lire centomila.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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