Art. 1242 c.nav. — Decreto di condanna
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[1]Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto puo' pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale.
[2]Sull'opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che decide sull'opposizione e' impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale.
[3]L'appello, nei casi in cui e' ammesso, viene portato a cognizione del tribunale.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 luglio 1970
