Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 359 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28452/2024

    6 novembre 2024

    Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 32287 del 21/11/2023 – hanno affermato il seguente principio: «Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC». Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 3-ter della legge n. 53 del 1994 (inserito dall’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 e non applicabile alla fattispecie ratione temporis) – secondo le quali «quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.» – costituiscono regole innovative circa il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna per causa imputabile.

    Art. 359 c.c.i.i. · Art. 6-bis c.a.d. · Art. 6-quater c.a.d.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 236 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 7, e' realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

tolto: a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

tolto: b) le modalita' di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;

tolto: c) le modalita' di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;

tolto: d) le modalita' di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, gia' avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;

tolto: e) il contenuto e le modalita' di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;

tolto: f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalita' di firma elettronica;

tolto: g) il periodo di tempo per il quale e' assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art359 · fonte del testo

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