Art. 254 c.c.i.i. — Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Abrogato dal 28 settembre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Abrogato dal 28 settembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2019
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 51 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori e i liquidatori della societa' in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art254 · fonte del testo
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