Art. 237 rilancio — Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonche' il rispetto delle disposizioni del ((decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)), in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi comunicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e' soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n.130.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… degli esami relativi a ciascuna professione, nonche' il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo tolto: 6 aggiunto: 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Nelle more …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art237 · fonte del testo

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