Disposizioni in materia di obbligatorieta' del deposito con modalita' telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonche' i documenti sono depositati esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita' dei servizi di comunicazione.».

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art360 · fonte del testo

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