Art. 23 c.c.i.i. — Conclusione delle trattative

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Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

  • a)concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  • b)concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
  • c)concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza. Se all'esito delle trattative non e' individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa:
  • a)predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
  • b)domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
  • c)proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
  • d)accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

Testo in vigore dal 20 agosto 2022 al 28 settembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 15 luglio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art23 · fonte del testo

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