Art. 34 c.a.d. — Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 2006 al 14 settembre 2016. Leggi il testo vigente →

Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

  • a)possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto (( ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri)); con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
  • b)possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui ((all'articolo 71)). Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Testo in vigore dal 14 maggio 2006 al 14 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2005 al 14 maggio 2006. 1 parola tolta, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

… rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto aggiunto: ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per …

… propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo tolto: 72 aggiunto: 71. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art34 · fonte del testo

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