Art. 33 c.a.d. — Uso di pseudonimi
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
Abrogato dal 27 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
Abrogato dal 27 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 27 gennaio 2018. 46 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art33 · fonte del testo
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