Art. 29 c.a.d. — Qualificazione dei fornitori di servizi

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(( I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. ((2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS)) ((3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

  • b)per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.)) 28 La domanda di ((qualificazione o di accreditamento)) si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del ((AgID)) o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. A seguito dell'accoglimento della domanda, il ((AgID)) dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco ((di fiducia)) pubblico, tenuto dal ((AgID)) stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del ((AgID)), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 28
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

28

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 1) che "Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 5) che "Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformita', ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, e' considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID".

Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 280 parole tolte, 202 parole aggiunte in 3 capoversi.

I tolto: certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il DigitPA. Il richiedente deve rispondere ai requisiti aggiunto: soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo tolto: 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche aggiunto: 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 2. Il richiedentetolto: , se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

tolto: a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 aggiunto: deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. tolto: 385; aggiunto: 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

b) tolto: garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. aggiunto: per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto. La domanda di aggiunto: qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego … integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del tolto: DigitPA aggiunto: AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. A seguito dell'accoglimento della domanda, il tolto: DigitPA aggiunto: AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco aggiunto: di fiducia pubblico, tenuto dal tolto: DigitPA aggiunto: AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. tolto: Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del tolto: DigitPA aggiunto: AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

    Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 1) che "Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 5) che "Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformita', ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, e' considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art29 · fonte del testo

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