Art. 24 c.a.d. — Firma digitale

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La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 14 settembre 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 24 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3976/2026

    23 febbraio 2026

    In tema di rispetto del patto di stabilità interno, l'art. 31, comma 26, lett. d), della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede che l'ente locale nell'anno successivo a quello dell'inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale, si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio ivi stabilito, il divieto opera solo successivamente all'inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.

    Art. 24 c.a.d.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 102 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art24 · fonte del testo

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