Art. 255 t.u.a. — Abbandono di rifiuti non pericolosi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 2023 al 9 agosto 2025. Leggi il testo vigente →

((1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e' aumentata fino al doppio)) Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Testo in vigore dal 10 ottobre 2023 al 9 agosto 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2016 al 10 ottobre 2023. 16 parole tolte, 9 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni tolto: di cui agli aggiunto: degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con tolto: la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila aggiunto: l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la tolto: sanzione amministrativa aggiunto: pena e' aumentata fino al doppiotolto: . 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione … da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppioaggiunto: . Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art255 · fonte del testo

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