Art. 181 t.u.a. — Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 2009 al 25 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

  • a)il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
  • b)l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  • c)l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo, riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero. 18
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

18

Il D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1, lettera b)) che "b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel rispetto delle norme comunitarie".

Testo in vigore dal 4 gennaio 2009 al 25 dicembre 2010

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 249/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 199 t.u.a. · Art. 204 t.u.a. · Art. 205 t.u.a. · Art. 195 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/2009

    Questione infondata
    22 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 6 t.u.a. · Art. 7 t.u.a. · Art. 17 t.u.a. · Art. 15 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 245/2006

    Altra decisione
    22 giugno 2006

    Non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autorità di bacino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smaltimento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agricole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. Nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, la Regione ricorrente ha infatti prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.

    Art. 63 t.u.a. · Art. 64 t.u.a. · Art. 101 t.u.a. · Art. 154 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 4 gennaio 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1, lettera b)) che "b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel rispetto delle norme comunitarie".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art181 · fonte del testo

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