[1]Vizi del ricorso e della notificazione

[2]1. Il ricorso e' nullo:

  • a)se manca la sottoscrizione;
  • b)se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda. 2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. 3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2. 25 4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 36 4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio - 26 giugno 2018, n. 132 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,»".

Corte Costituzionale

36

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 9 luglio 2021, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/2021, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»".

Testo vigente dal 15 luglio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 148/2021

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sussiste la rilevanza delle questioni sollevate. Infatti, la perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958 - per cui gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono, a pena di nullità, essere notificati alle amministrazioni dello Stato, nella persona del Ministro competente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adìta - è confermata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. amm. In applicazione di tale precetto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.

    Art. 76 cost. · Art. 44 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 132/2018

    Ha colpito questo articolo
    26 giugno 2018

    Deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Carena-Impresa di Costruzioni spa e Giugliano Costruzioni Metalliche srl nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010. La costituzione è intervenuta in data 12 aprile 2017, oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 22 marzo 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016 ).

    Art. 44 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 18/2014

    Questione infondata
    31 gennaio 2014

    Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., perché - nel prevedere che, nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa un termine perentorio per la rinnovazione se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al ricorrente - si porrebbe in contrasto con l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., al quale il legislatore delegato avrebbe invece dovuto attenersi in attuazione del criterio che prevede il coordinamento con le norme del predetto codice in quanto «espressione di principi generali» (art. 44, comma 4, della legge n. 69 del 2009). Il rimettente muove, infatti, dall'erronea premessa di ritenere l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. (che in caso di contumacia consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell'esito negativo della stessa) espressivo di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo e a questo, quindi, naturaliter riferibile. La peculiare struttura di tale giudizio è viceversa di per sé ostativa all'applicabilità della richiamata regola processualcivilistica, atteso che, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel giudizio amministrativo, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall'assenza dell'istituto della contumacia, vige l'opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve essere ritualmente notificato entro il prescritto termine di decadenza all'amministrazione resistente (ed almeno a un controinteressato). Il legislatore delegato ha dunque legittimamente introdotto la disposizione impugnata con la quale si esplicita l'esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso.

    Art. 76 cost. · Art. 44 c.p.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 2018 al 15 luglio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 9 luglio 2021, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/2021, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art44 · fonte del testo

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