Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 settembre 2012 al 21 agosto 2015. Leggi il testo vigente →

[1]Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

[2]((1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. 2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.)) 3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

  • a)notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
  • b)depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ((a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e)) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione. 5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilita' di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale. 6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. 7. La sentenza non appellata e' comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. 8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
  • a)notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
  • b)depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
  • c)depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ((a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e)) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo. 10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

Testo in vigore dal 18 settembre 2012 al 21 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 96/2017

    Altra decisione
    4 maggio 2017

    È ordinata la restituzione degli atti al TAR Lombardia perché rivaluti, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 114 Cost. - degli artt. 126, 128, 129 e 130 del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui riferiscono il nuovo rito speciale elettorale alla elezione dei soli organi di Comuni, Province e Regioni e non anche di quelli delle Città metropolitane. Il sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016 - applicabile anche ai procedimenti (come quello a quo ) pendenti alla data della sua entrata in vigore - incide direttamente su tutte le disposizioni denunciate, rendendole applicabili anche alle elezioni delle Città metropolitane.

    Art. 3 cost. · Art. 114 cost. · Art. 126 c.p.a. · Art. 128 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 304/2011

    Questione infondata
    11 novembre 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In senso analogo, v. sent. n. 47 del 2008 e 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007. Per il giudizio in via principale, vedi sent. n. 254, n. 250, n. 249, n. 247, n. 246 e n. 295/2009.

    Art. 2700 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 18 settembre 2012. 58 parole tolte, 50 parole aggiunte in 3 capoversi.

1. I provvedimenti tolto: relativi al procedimento aggiunto: immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali tolto: concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, aggiunto: e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competentetolto: , nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. 2. tolto: Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di aggiunto: Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 tolto: e' impugnabile soltanto aggiunto: sono impugnati alla conclusione del procedimento tolto: elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli elettitolto: , ai sensi del Capo III del presente Titolo. 3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede aggiunto: a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 4. Le parti indicano, rispettivamente …

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede aggiunto: a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 9. Nel giudizio di appello …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art129 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari