Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilita'. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136. Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni della proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.

Testo vigente dal 8 maggio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-04-17;278~art4 · fonte del testo

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