Art. 72 codice dei beni culturali — Ingresso nel territorio nazionale

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La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 51/2026

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 41 e 42 Cost., l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (c.d. sotto soglia) (art. 65, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 42 del 2004). Considerata la funzione della certificazione della regolare provenienza dall’estero della cosa “in transito” – ossia consentire il ri-trasferimento all’estero dell’opera stessa, in via agevolata, nonché sottrarla, durante il periodo di permanenza sul territorio italiano, all’applicazione della disciplina nazionale di tutela dei beni culturali – la norma censurata dal TAR Lazio, sez. seconda quater, determina un’irragionevole disparità di trattamento tra le cose di arte antica sotto-soglia e quelle sopra-soglia, applicandosi solo per queste ultime l’illustrato regime di favore. La differente disciplina non trova alcuna giustificazione dal momento che sono proprio le opere di valore economico più esiguo ad essere trasferite con più frequenza e facilità e a richiedere, pertanto, uno spedito procedimento di ri-esportazione e il citato esonero dal regime di tutela del patrimonio nazionale nel periodo di permanenza in Italia. La disposizione censurata determina, poi, anche una sproporzionata e irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà, in quanto il rischio di apprensione della cosa d’arte, già soggetta alla legge estera, al patrimonio culturale italiano – escluso contraddittoriamente per le opere di maggior valore – rischia di paralizzare le esigenze circolatorie tra paesi, proprie del mercato dell’arte; il che comprime al contempo anche le facoltà dominicali di godere e di disporre dell’oggetto di rilievo culturale tra nazioni diverse, restrizione ancor più grave con riguardo alla circolazione tra Stati UE.

    Art. 72 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 65 codice dei beni culturali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art72 · fonte del testo

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