Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1](articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio dell'Unione europea e che non siano stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro dell'Unione europea medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dall'Unione europea a norma dell'articolo 2:

  • a)le operazioni di immissione in libera pratica;
  • b)le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
  • c)le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
  • d)le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dalle isole Åland, dai territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano. 2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di perfezionamento passivo e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dell'Unione europea. 3. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, previamente autorizzate dall'autorita' doganale. 4. Per fruire della sospensione di cui al comma 3 l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione europea. 5. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti dal codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 4, l'autorita' doganale puo' esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorita' doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorita' doganale provvede, altresi', all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non e' richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art11 · fonte del testo

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