Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 75 codice dei beni culturali — Restituzione

Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la ((direttiva UE)). (( Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che e' stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2)). E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del ((regolamento CE)), ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Testo vigente dal 26 gennaio 2016

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Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2008 al 26 gennaio 2016. 150 parole tolte, 48 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva tolto: CEE aggiunto: UE. Ai fini della direttiva tolto: CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita aggiunto: UE, si intende per bene culturale un bene che e' stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tolto: uno aggiunto: tale Stato membro, tolto: in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al aggiunto: tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo tolto: 30 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza. La restituzione e' ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

tolto: a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

tolto: b) istituzioni ecclesiastiche. aggiunto: 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento tolto: CEE aggiunto: CE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art75 · fonte del testo

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