Art. 76 codice dei beni culturali — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

L'autorita' centrale prevista ((dall'articolo 4 della direttiva UE)) e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

  • a)assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri;
  • b)fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
  • c)notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
  • d)agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano effettuate ((entro sei mesi)) dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
  • e)dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
  • f)favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. (( L'autorita' centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali. ))

Testo vigente dal 26 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2008 al 26 gennaio 2016. 5 parole tolte, 64 parole aggiunte in 5 capoversi.

L'autorita' centrale prevista dall'articolo tolto: 3 della direttiva CEE aggiunto: 4 della direttiva UE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati …

b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del benetolto: ... e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche …

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un benetolto: ... la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

… dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano effettuate entro tolto: due aggiunto: sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del benetolto: ..., di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualita' … la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le partiaggiunto: . L'autorita' centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art76 · fonte del testo

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