Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 844 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1972 dal

pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Neri Dido,

Panzacchi Ada e Tabellini Rosina, iscritta al n. 328 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 296 del 15 novembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio civile promosso da Neri Dido e

Panzacchi Ada nei confronti di Tabellini Rosina il pretore di Bologna

nella sede distaccata di Bassano ha sollevato d'ufficio, in riferimento

agli artt. 2, 3, 9, comma secondo, 32, comma primo, 41, secondo e terzo

comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 844 del codice civile, che regola

la materia delle immissioni in alienum.

2. - A suo giudizio detta norma costituirebbe un rimedio

insufficiente ai gravi problemi posti dall'inquinamento. Invero, il

criterio in essa adottato per contemperare le esigenze della produzione

con le ragioni della proprietà (normale tollerabilità delle

immissioni) non assicurerebbe un'adeguata tutela di beni

costituzionalmente protetti come la salute umana (art. 32 Cost.) e

l'ambiente (art. 9 Cost) e sarebbe inidoneo - inoltre - a garantire

che lo svolgimento dell'iniziativa economica privata avvenga nel

rispetto delle esigenze e delle finalità di pubblico interesse di cui

all'art. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Un ulteriore motivo di dubbio sulla legittimità costituzionale

dell'art. 844 cod. civ. il giudice a quo lo trae dal fatto che esso

limita la sua applicabilità al proprietario del fondo vicino alla sua

zona di immissione escludendo così, senza alcuna plausibile ragione,

dalla sua tutela ogni altra persona che, pur non trovandosi in quella

situazione, sia egualmente danneggiata dalla contaminazione ambientale

provocata dalle immissioni.

3. - Nel giudizio - in assenza d'altre parti - è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato con deduzioni depositate il 26

ottobre 1972. L'Avvocatura, dopo aver osservato che le parti in

giudizio erano entrambe proprietarie di fondi finitimi, manifesta delle

perplessità sulla rilevanza delle questioni sollevate. Esse andrebbero

comunque dichiarate non fondate, in quanto i limiti d'applicabilità

dell'art. 844 cod. civ., non escluderebbero che anche i terzi estranei

possano essere a loro volta tutelati - e sia pure con forme e

strumenti diversi da quelli previsti da detta norma - di fronte agli

atti di immissione. Né eventuali carenze e insufficienze di tali forme

di tutela potrebbero mai comportare l'illegittimità costituzionale

della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Bologna, chiamato a decidere una controversia

tra proprietari di fondi contigui, avente ad oggetto l'accertamento di

danni che ciascuno di essi assume derivanti da propagazioni di fumo e

scorie provenienti dal fondo dell'altro, e ritenendo di dover applicare

l'art. 844 c.c., regolante la materia delle immissioni in alienum,

prospetta, con l'ordinanza in epigrafe, varie questioni di legittimità

della detta norma in riferimento agli artt. 2, 3, 9, comma secondo; 32,

comma primo; 41, secondo e terzo comma; 42, secondo e terzo comma,

della Costituzione.

2. - Secondo il giudice a quo la norma in esame:

a) legittimerebbe ad agire a tutela del proprio interesse il solo

proprietario del fondo vicino a quello dal quale provengono le

immissioni, pur essendo queste ultime causa di danno per una pluralità

indeterminata di persone, che dalla norma non sarebbero protette, con

disparità di trattamento priva di razionale giustificazione nei

confronti di soggetti egualmente colpiti dagli effetti della

contaminazione ambientale conseguente alla diffusione di sostanze

nocive (art. 3 Cost.);

b) ricondurrebbe nella sfera dei rapporti e del conflitto fra

privati la difesa di interessi come quelli inerenti alla salute umana

(esposta, specie per effetto degli inquinamenti atmosferici, a pericoli

talvolta gravissimi), interessi che riguardano non tanto singoli

soggetti quanto la collettività e che la Costituzione tutela in via

primaria (art. 32, comma primo), anche in riferimento ad inderogabili

doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2);

c) infine, per contemperare le esigenze della produzione con quelle

della proprietà, adotterebbe il criterio della normale tollerabilità

delle immissioni e, nel riservare un trattamento preferenziale alle

esigenze della produzione rispetto alle ragioni della proprietà, non

terrebbe conto della preminente rilevanza accordata nella Costituzione

alla salvaguardia della salute dell'uomo (art. 32 citato) e alla

protezione dell'ambiente in cui questi vive (art. 9, secondo comma).

Detto criterio inoltre sarebbe inidoneo, nella sua relatività, a

garantire che lo svolgimento della iniziativa economica privata avvenga

nel rispetto sia delle esigenze e delle finalità di pubblico interesse

richiamate dall'art. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, sia

della funzione sociale della proprietà (art. 42, secondo e terzo

comma). E sarebbero in ultimo inaccettabili, per ragioni connesse a

quelle su esposte, i criteri di composizione del conflitto tra gli

stessi proprietari vicini.

3. - L'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'irrilevanza delle

questioni prospettate, assumendo che la norma impugnata non è

invocata, nel caso di specie, a tutela di terzi, in quanto la

controversia pende tra proprietari di fondi vicini.

L'eccezione peraltro potrebbe avere un qualche fondamento circa i

profili di cui alla lettera a solo se considerati isolatamente e non in

relazione alle altre censure che si concretano invece in un'analisi

interna della ratio dell'art. 844 c.c. e sono rivolte, più che

all'ambito soggettivo, al contenuto della norma suddetta e alla

individuazione degli interessi che questa dovrebbe tutelare: interessi

che l'ordinanza di rimessione assume essere di più ampia portata di

quelli che si incentrano nella tutela della proprietà. Sotto tale

aspetto le questioni non mancano di rilevanza.

4. - Secondo la ormai prevalente interpretazione giudiziale e

dottrinale formatasi sull'art. 844, introdotto nella disciplina della

proprietà di cui al codice civile del 1942, il proprietario è tenuto

a subire "le immissioni di fumo e di calore" nonché "le esalazioni, i

rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni" provenienti dal fondo

del vicino, che non superino la normale tollerabilità, la cui

valutazione, non in astratto ma in concreto ed in relazione alla

condizione dei luoghi ed alla stregua di valori economico-sociali

generalmente accettati in un determinato momento storico, è rimessa ai

poteri determinativi del giudice ove sorga controversia.

Nel caso poi (comma secondo) che le immissioni provengano dallo

svolgimento di un'attività produttiva e che esse superino quella

tollerabilità che sarebbe altrimenti decisiva ai sensi del comma

primo, spetterà al giudice - sempre in mancanza di accordo - di

contemperare mediante opportuni provvedimenti gli interessi della

produzione con quelli della proprietà, tenendo conto anche della

priorità dell'uso, sì da evitare il completo sacrificio dell'una o

dell'altra categoria di interessi.

All'infuori dei casi e dei limiti predetti tutte le altre

immissioni sono ritenute illegittime e suscettibili di venire represse

con l'azione negatoria (art. 949 c.c.) oltre che mediante le azioni

personali esperibili per ottenere il risarcimento dei danni

eventualmente subiti.

5. - orbene che i principi posti dall'art. 844 c.c. non

costituiscano uno strumento adeguato per la soluzione dei gravi

problemi creati dall'inquinamento e, in ispecie, da quello atmosferico,

è certo esatto. Ciò tuttavia non comporta l'illegittimità

costituzionale dalla norma impugmata poiché questa, di fronte alle

turbative derivanti dalle immissioni, si limita a considerare solo

l'interesse del proprietario ad escludere ingerenze da parte del vicino

sul fondo proprio, tutelandolo da immissioni che superino la

tollerabilità come sopra intesa. E ciò senza riguardare, ma anche

senza pregiudicare, la protezione di interessi diversi, eventualmente

spettanti anche ad altre persone o ad intere collettività.

La norma è infatti destinata a risolvere il conflitto tra

proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti da

attività svolte nei rispettivi fondi. Si comprende quindi che il

criterio della normale tollerabilità in essa accolto vada riferito

esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà e non possa

essere utilizzato per giudicare della liceità di immissioni che

rechino pregiudizio anche alla salute umana o all'integrità

dell'ambiente naturale, alla cui tutela è rivolto in via immediata

tutto un altro ordine di norme di natura repressiva e preventiva: basti

menzionare il t.u. delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934,

n. 1265, e la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico

della energia nucleare nonché, con particolare riferimento agli

inquinamenti atmosferici, la legge 13 luglio 1966, n. 615. Resta salva

in ogni caso l'applicabilità del principio generale di cui all'art.

2043 del codice civile.

Tali normative non sono peraltro oggetto di censura da parte del

giudice a quo. È evidente comunque che eventuali carenze che in esse

fossero individuabili in ordine alla tutela degli interessi dei singoli

e della collettività non potrebbero mai riflettersi sull'art. 844 c.c.

che, come si è detto, è destinato a risolvere problemi di diversa

natura e dimensione.

6. - In conclusione, le questioni sollevate con l'ordinanza sono

infondate per i motivi suesposti e lo sono anche con riferimento alle

censure di cui all'ultima parte della lett. c. Infatti appare

razionale e non in contrasto con l'art. 3 Cost. la scelta legislativa

di dare, comprimendo l'assoluta libertà di esercizio del diritto di

proprietà del titolare di un fondo, talune possibilità di lecito

svolgimento ad attività che, anche nell'interesse generale, attengono

alla produzione.

Mentre nella normativa dell'art. 844 c.c. si riscontrano razionali

criteri volti a contenere, entro giusti limiti e senza totale

sacrificio di alcuna parte, il potere di valutazione del giudice, cui

del resto il legislatore non poteva non rimettersi per una decisione

basata sulla considerazione della mutevole realtà sociale ed

economica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 844 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 2,

3, 9, comma secondo; 32, comma primo; 41, secondo e terzo comma; 42,

secondo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VIN CENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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