Codice dell’ordinamento militare

Art. 378 c.o.m. — Cose immobili

Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:

  • a)alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;
  • b)alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne e' stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art378 · fonte del testo

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